Adeguati i diritti di segreteria per le pratica PAS impianti fotovoltaici e avviata la procedura per istituire una consulenza esterna per “una collaborazione” – così si legge nella delibera- “in merito alle pratiche FER per le quali è necessario esprimere un parere ed eventualmente partecipare ad una conferenza di servizi”.
Per accelerare il percorso di crescita sostenibile, al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, sono state emanate alcune novità legislative che vedono semplificazioni dei procedimenti amministrativi e l’individuazione di aree idonee e non idonee per favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
Con l’introduzione del decreto semplificazioni in materia di autorizzazione è stata inserita la PAS – procedura abilitativa semplificata – volta a semplificare la burocrazia e velocizzare la realizzazione di tali impianti.
Si ricorda che il requisito fondamentale per poter installare un impianto fotovoltaico a terra è quello di possedere un terreno idoneo, che sia abbastanza ampio e che rispetti i limiti imposti dalla normativa. La fattibilità dell’installazione di un fotovoltaico a terra dipende dalle caratteristiche del terreno (come l’estensione, la pendenza, l’esposizione), e dalle procedure necessarie per l’installazione e da calcoli precisi per dimensionare in maniera corretta tutti gli elementi dell’impianto. Si può procedere con PAS al Comune per installare impianti fotovoltaici anche a terra, se in area a destinazione industriale, produttiva, commerciale o ex discariche e cave, o nel caso di alcune tipologie di agro-fotovoltaici.
Pertanto è stato dato mandato al “Responsabile del Servizio Urbanistica di procedere all’adozione degli atti necessari per procedere all’incarico per una collaborazione in merito alle pratiche FER per le quali è necessario esprimere un parere ed eventualmente partecipare ad una conferenza di servizi; di istituire, quale tariffa di diritto di segreteria ad integrazione dell’attuale tabella di tariffe e servizi attinenti all’ufficio urbanistica-edilizia, a titolo di rimborso per il servizio posto in essere, la quantificazione della tariffa dei dritti di segreteria e di istruttoria per tali impianti” come è indicato dalla delibera.
Dal momento che l’ufficio deve svolgere le opportune verifiche al fine di verificare la sussistenza (o meno) delle condizioni necessarie per assentire l’installazione dell’impianto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della dichiarazione e, in caso di esito negativo dei controlli, può vietare l’esecuzione dell’intervento in parola è stata ravvisata la necessità di procedere ad integrare l’attuale tabella dei diritti di segreteria in materia edilizia urbanistica con l’inserimento dell’ulteriore tipologia di attività per la quantificazione della tariffa dei dritti di segreteria e di istruttoria, come predisposto dall’ufficio stesso.