Dopo l’ordinanza contro lo spreco dell’acqua è di oggi quella per prevenire il pericolo d'incendi sul territorio. Il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano
anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provoca gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale,
al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresenta un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità. Ed è per questo che l’ordinanza, valida con decorrenza immediata e fino al 31 agosto 2022, potrà prorogare i suoi effetti in base ai bollettini di allerta incendi diramati dalla Regione Toscana, ed è così articolata:
1) Aree a coltura cerealicola o foraggera
I proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a
conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente
realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia sgombra da ogni
residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque,
tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
2) Aree boscate e aree rurali (L.R. 39/00; L.R. 65/14)
I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con
insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture viarie, ricadenti nelle aree a rischio incendi
boschivi individuate nel Piano Comunale di Protezione Civile, devono provvedere a proprie spese, a
realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le
indicazioni del Piano Antincendi boschivi regionale in corso di validità.
3) Attività turistiche e ricettive
I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali,
alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi,
devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale delle aree a verde del proprio
insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza
le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente
Piano Antincendi Boschivi.
4) Attività di olivicoltura
I proprietari, i gestori ed i conduttori di terreni ad oliveto devono manutenere i fondi
garantendo un taglio erba e sterpaglie ed una pulizia del terreno e del confine efficaci a garantire
la discontinuità del combustibile vegetale, al fine di mantenere in efficienza e sicurezza gli oliveti;
A tutto questo si aggiunge il divieto di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo, e/o mongolfiere di carta meglio note come “lanterne volanti” dotati di fiamme libere nonché altri articoli pirotecnici. La sanzione amministrativa pecuniaria per i trasgressori va da € 75,00 fino a € 500,00.