Informazioni
Quando i coniugi ritengano che il loro matrimonio non abbia più quei presupposti che ne determinarono la stipulazione e intendano dunque far cessare i suoi effetti dovranno:
- Separarsi per almeno 6 mesi (se la separazione è avvenuta con modalità consensuale);
- Chiedere lo scioglimento del matrimonio, qualora sia stato celebrato solo civilmente;
- Chiedere la cessazione degli effetti civili, qualora sia stato celebrato dinnanzi ad un ministro di culto, che abbia provveduto a farlo trascrivere nei registri dello stato civile.
Se il matrimonio non aveva alcun effetto civile, ma solo un contenuto di tipo tradizionale o religioso, non ha alcuna rilevanza la modalità con cui si intende procedere al suo “superamento”.
La procedura per separarsi e per divorziare (nelle due accezioni riportate ai numeri 2 e 3 del precedente capoverso) è di quattro tipi:
- Giudiziale, cioè presso il tribunale assistiti almeno da un legale.
- All’estero, presso le competenti autorità, qualora almeno uno dei due coniugi sia straniero o viva all’estero.
- Consensuale, con la sola assistenza del legale (almeno uno per parte) che porrà in essere ogni ulteriore adempimento.
- Qualora non ci siano figli e non serva alcun atto di disposizione patrimoniale (ad esempio relativo alla casa di proprietà), si potrà fare separazione e divorzio consensuali presso l’ufficio di stato civile.
I tempi tra separazione e divozio
La legge 55/2015 «Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi» interviene sulla legge n. 898 del 1970, in modo da:
- anticipare il momento della possibile proposizione della domanda di divorzio al giudice (1 anno dalla separazione invece di 3);
- anticipare il momento del divorzio consensuale per negoziazione assistita o per atto di fronte all’ufficiale di stato civile (6 mesi invece di tre anni);
- anticipare anche il momento dell’effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi.
Il termine semestrale decorre:
- dalla data di deposito del ricorso nelle ipotesi di ricorso congiunto (articolo 711, primo comma);
- dalla data di notificazione del ricorso in caso di presentazione dello stesso da parte di uno solo dei coniugi (art. 711, secondo comma, c.p.c.);
- dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati;
- dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.
Cosa serve
Per fare un divorzio con l’assistenza di un legale consigliamo di estrarre una copia integrale dell’atto di matrimonio, che potrà essere rilasciata dall’ufficio di stato civile che celebrò l’atto, se matrimonio civile, o del comune dove venne celebrato l’eventuale matrimonio religioso. Al legale potrebbe essere necessario anche uno stato di famiglia con tutti i componenti, se al momento sono conviventi, altrimenti si dovrà richiedere un certificato per ogni componente della famiglia.
Se invece si potrà dichiarare consensualmente sia la separazione che il divorzio presso l’ufficio di stato civile, servirà solo un documento di identità e il pagamento di un diritto fisso di € 16,00.
Qualora ci si faccia assistere da un legale o si scelga una procedura di spettanza del legale stesso, bisognerà provvedere anche al relativo onorario.
Quando e dove
Fin quando non saranno abbreviati i termini della separazione personale preliminare, si dovranno attendere, per ogni tipo di divorzio pronunciato in Italia, tre anni, che decorrono dal giorno della separazione stessa.
Qualora si scelga di farlo presso l’ufficiale dello Stato Civile, andranno prese intese con il dipendente incaricato