Informazioni
Per contrarre matrimonio è necessario:
- essere maggiorenni. Il minore deve essere preventivamente autorizzato dal tribunale per i minorenni;
- essere di stato civile libero (celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a);
- inesistenza di impedimento di parentela.
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, che devono essere richieste personalmente da entrambi i nubendi o da un loro procuratore speciale nel comune di residenza di uno dei due.
L’atto di pubblicazione deve restare pubblicato per otto giorni consecutivi nel sito web istituzionale nei comuni di residenza di entrambi, in caso di inosservanza la cerimonia non potrà essere celebrata. E qualora questa avvenga ugualmente, il matrimonio non sarà nullo né annullabile ma a carico degli sposi e dell’Ufficiale dello stato civile potrà essere comminata una sanzione amministrativa che va da 41 a 206 euro. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno successivo alla scadenza degli otto giorni di pubblicazione e non oltre i centottanta giorni successivi al quarto giorno successivo alla scadenza delle pubblicazioni.
Matrimonio civile:
- Per il matrimonio civile occorre concordare con l’ufficio la data e l’orario della celebrazione;
- Se la richiesta di pubblicazione è stato presentata in altro comune, è necessaria la delega rilasciata da quell’ ufficiale dello stato civile.
Cosa serve
Oltre ai documenti d’identità di entrambi, se del caso occorre:
- richiesta di pubblicazioni da parte del parroco per il matrimonio concordatario o di altro ministro di culto per i riti ammessi dallo stato;
- per i cittadini stranieri, nulla osta o certificato di capacità matrimoniale della loro competente autorità;
- per i minorenni, decreto del tribunale dei minorenni di ammissione al matrimonio;
-decreto del tribunale ordinario di autorizzazione all’omissione o riduzione del tempo di pubblicazione che è rilasciato solo in presenza di gravi motivi;
- per le vedove/divorziate da meno di trecento giorni, decreto di autorizzazione del tribunale ordinario. Per le divorziate non è necessaria l’autorizzazione se il matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare di uno dei coniugi oppure il matrimonio non è stato consumato o il divorzio è stato proceduto da sentenza passata in giudicato di separazione giudiziale, ovvero è stata omologata la separazione consensuale.
Gli altri documenti (nascita, stato libero, cittadinanza, residenza) sono richiesti d’ufficio.
Quando
L’atto deve restare pubblicato nel sito web istituzionale del/dei comuni di residenza di entrambi i nubendi per otto giorni consecutivi e dopo il terzo giorno dalla scadenza della pubblicazione è possibile contrarre matrimonio.
Dove
La richiesta di pubblicazioni viene richiesta presso l’ufficio di stato civile del comune di residenza di uno dei coniugi.
Note
Se gli sposi sono entrambi residenti nel comune è necessaria una marca da bollo da euro 16,00, se residenti in comune diverso occorre presentarsi con due marche da bollo.
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