Informazioni
La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica:
1. allo straniero del quale il padre o la madre oppure uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni. Se al raggiungimento della maggiore età risiede legalmente in Italia da almeno due anni può, entro un anno, dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler acquistare la cittadinanza italiana;
2. allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all’adozione;
3. allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello stato;
4. al cittadino di uno stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
5. all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
6. allo straniero extracomunitario che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica;
7. allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello stato.
Il decreto di concessione non ha effetto se la persona cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, davanti all’Ufficiale dello stato civile, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la costituzione e le leggi dello Stato. Alla prestazione del giuramento l’interessato è ammesso previa esibizione di aggiornata documentazione attestante l’assolvimento delle condizioni e degli adempimenti previsti dalle norme in materia di soggiorno e da quelle in materia di iscrizione anagrafica tali da configurare l’attualità del concetto di residenza legale richiamato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del d.P.R. 572/1993. Per i cittadini comunitari deve essere accertata, esclusivamente, la regolare continuità dell’iscrizione anagrafica (Circolare del Ministero dell’Interno 20 giugno 2007, n. K.60.1).
Cosa serve
- Estratto dell’atto di nascita;
- Certificazione penale rilasciato dal paese di origine e degli altri paesi nel quali il richiedente ha risieduto;
- Certificazione attestante la regolarità della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il periodo previsto dalla norma e riportato sotto la voce informazioni;
- Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- Documento attestante la composizione del nucleo familiare;
- Documentazione attestante i redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali;
- Dimostrazione dell’avvenuto versamento, sul conto corrente postale n. 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”, del contributo di 200 euro.
N.B. Il possesso dei requisiti non può essere autocertificato anche da parte dei cittadini comunitari.
Quando
Scaduti i termini previsti alla voce “informazioni”.
Dove
La domanda, indirizzata al Presidente della Repubblica, è presentata tramite la Prefettura - Ufficio territoriale del governo e deve essere compilata e sottoscritta dal richiedente alla presenza del funzionario addetto a riceverla oppure può essere spedita o presentata da altri, accompagnata dalla copia di un documento di identità dell’interessato.
Note
I documenti rilasciati dalle autorità straniere devono essere muniti di traduzione ufficiale e legalizzati se non esiste convenzione in merito.