Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda al Comune o al CAF (Legge 9 dicembre 2019, n. 157). Sarà sufficiente per il cittadino, a partire dal 1.1.2021, presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE, sarà poi l'INPS a trasmettere i dati al Sistema Informativo Integrato per l'erogazione automatica del Bonus. Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico non cambiano:
-appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure
-appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
-appartenere ad un nucleo familiare ritolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza. Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus. L'unico bonus che dovrà essere richiesto presentando domanda in Comune sarà per il momento il bonus per disagio fisico. Pertanto dal 1° gennaio 2021 nulla cambia per le modalità di accesso a tale bonus, i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso il Comune.