1.condizioni di spostamento all’interno del proprio comune o verso altri comuni per lo svolgimento di attività agricole amatoriali: lo spostamento per lo svolgimento di attività agricole amatoriali può essere effettuato
esclusivamente nel pieno rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19 e comunque alle seguenti condizioni:
a)che avvengano non più di una volta al giorno;
b)che sia effettuato da massimo due componenti per nucleo familiare;
c)che le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati;
2. condizioni per il controllo e contenimento della fauna selvatica:
a) al fine di assicurare continuità agli interventi di controllo di cui all'articolo 37 della l.r. 3/94 e di contenimento in ambito urbano di cui all'articolo 3 della l.r. 70/2019, gli interventi dovranno avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19 e pertanto tramite la cattura o in forma singola;
b) lo spostamento delle guardie venatorie volontarie incaricate dalla polizia provinciale di effettuare gli interventi di controllo è limitato a quanto previsto nella scheda di intervento di controllo di cui alla procedura approvata con DGR 310/2016 e modificata con DGR 89/2020;
c) i capi abbattuti saranno destinati ai soggetti di cui all'art. 37 comma 6 ter, della l.r. 3/94;
d) i capi catturati saranno destinati ai soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse di cui al Decreto n. 3527 del 5 marzo 2020.
3.Condizioni per attività selvicolturali:
a) al fine di consentire il completamento delle attività di taglio e di esbosco, a tutela della stabilità dell’assetto idrogeologico e della prevenzione degli incendi boschivi e degli attacchi fitopatogeni
correlati al cumulo di biomassa sul terreno è disposta la proroga del periodo di taglio per il periodo di 15 giorni con riferimento alla scadenza di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b) del d.p.g.r. 48/2003;
b) lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altri comuni per lo svolgimento di attività selvicolturali libere può essere effettuato nel pieno rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19 ed esclusivamente alle seguenti condizioni:
1)che avvengano non più di una volta al giorno;
2)che sia effettuato da massimo due componenti per nucleo familiare.
La presente ordinanza ha validità fino al 3 maggio e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 19/2020.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del d,l. 19/2020.
locazione
piazza del comune
comune
Castiglion Fiorentino