Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 22/04/2020
Dal
24 aprile p.v. è consentita, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’ordinanza n. 38/2020, la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane.
La vendita per asporto sarà
effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per
il ritiro dei prodotti ordinati avvengano
per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e
consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo s
trettamente necessario alla
consegna e al pagamento della merce;
2. Resta sospesa per gli esercizi di cui al punto 1 ogni forma di consumo sul posto;
3. E’ confermato che, ai sensi dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 30 del 9 aprile 2020 la vendita di
semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili è consentita anche negli
esercizi commerciali specializzati;
4. E’ consentita la vendita delle
calzature per bambini sia all’interno dei
negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei
negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini;
5. E’ consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore di determinare liberamente l’orario del servizio e derogare a quanto previsto dall’articolo 96, comma 2, della legge regionale Toscana 62/2018 in ordine all’obbligo della presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia.
L’ ordinanza ha validità fino al 3 maggio 2020 e comunque fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articoli 1, comma 2 del d.l.19/2020;
Per info consultare la sezione "Avviso alle Imprese".