Informazioni
Cos'è: La Tasi è il tributo per i servizi indivisibili introdotto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di stabilità 2014” e il cui pagamento è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
Grava sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, mentre non sono ricompresi nel presupposto impositivo i terreni agricoli. A decorrere dal 2016, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità, le abitazioni principali e ad esse assimilate, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono escluse dal presupposto impositivo della TASI.
Chi è tenuto al pagamento: Salvo esclusioni ed esenzioni espressamente previste dalla legge, l’imposta deve essere pagata in base alla quota e ai mesi di possesso nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) da:
- il proprietario degli immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il concessionario di aree demaniali.
Gli esenti: Non sono chiamati a versare il tributo:
- I proprietari di un solo immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze considerate
- I proprietari di abitazioni assegnate all'ex coniuge e quelle a un parente disabile entro il secondo grado.
- Possessori di terreni agricoli
Tempi e modalità di pagamento: Come per l'IMU, in sede di conversione del decreto legge 16/2014, è stato disposto che i contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento della TASI per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. È comunque consentito il pagamento in un unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno d'imposta.
La Tasi si versa mediante modello F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale.
Coloro che hanno presentato il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi, potranno compensare quanto dovuto per la TASI con i crediti di imposta (in particolare con l’IRPEF).
Sanare ritardi e omessi versamenti
Il ravvedimento operoso: Questo strumento permette a tutti i contribuenti di regolarizzare spontaneamente la propria posizione nel caso in cui il versamento del tributo sia stato omesso o risulti insufficiente. Si può utilizzare entro un anno dalla scadenza del termine del versamento dovuto e nel caso in cui non sia arrivata una contestazione sul versamento (una cartella esattoriale, per esempio). Per il calcolo di quanto è necessario versare bisogna considerare la quota dell'imposta non pagata, a cui aggiungere sanzioni e interessi sulla base del giorno in cui si procede al pagamento. Una volta pagato, è bene comunicare all'ufficio tributi l'avvenuto versamento utilizzando il modello "Comunicazione ravvedimento operoso"
N.B. Dall'anno 2020 la T.A.S.I. è stata abolita in quanto accorpata alla nuova I.M.U.