Modulistica

IMPOSTA DI SOGGIORNO

APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
Con Delibera di Consiglio Comunale nr. 32 del 07.03.2023 è stata confermata al 1 Aprile 2023 la data di applicazione dell’Imposta di Soggiorno sul territorio comunale.
L’imposta sarà applicata a tutte le persone, non residenti, che soggiorneranno nelle strutture ricettive del Comune di Castiglion Fiorentino a decorrere dal mese di aprile del corrente anno.

INFORMAZIONI GENERALI
L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23  ed il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, di:

  • promozione del turismo (organizzazione e sviluppo degli uffici di informazione turistica, organizzazione del prodotto turistico locale, progetti ed interventi destinati alla formazione ed all’aggiornamento delle figure professionali, ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all’innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile, trasporti pubblici locali);
  • manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali attinenti.

SOGGETTO PASSIVO - RISCOSSIONE
Soggetto passivo d’imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Castiglion Fiorentino. Per struttura ricettiva si intende ogni struttura, impianto od area del territorio comunale, adibita, anche solo occasionalmente, al pernottamento per fini turistici e messa a disposizione a qualsiasi titolo e da qualsiasi soggetto che agisca al fine di conseguire un vantaggio economico, diretto o indiretto. Costituiscono esempi di strutture ricettive, le strutture turistico ricettive individuate dalla LRT n.86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale), quelle di cui alla LRT n.30/2003 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell’enoturismo e dell’oleoturismo in Toscana), gli immobili destinati alla locazione breve di cui all’art. 4 del D.L. n. 50/2017 ed alla locazione turistica, di cui all'art. 70 della LRT n. 86/2016.

Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell’imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Castiglion Fiorentino.
E’ quindi responsabile d’imposta:

  • chi mette a disposizione una struttura ricettiva per il pernottamento;
  • per le locazioni brevi di cui all’art 4 del DL.n.50/2017, ai sensi del comma 5ter del medesimo, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento del predetto canone o corrispettivo.

MISURA DELL'IMPOSTA
La misura dell’imposta è stabilita per l’anno in corso con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16/02/2023 ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. Per le annualità successive, qualora il provvedimento non venga adottato, saranno confermate automaticamente le misure dell’imposta applicate nell’esercizio precedente.
La misura dell’imposta è determinata per persona, struttura ricettiva e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
L’imposta si applica sino ad un massimo di sette (7) pernottamenti consecutivi per struttura ricettiva.
Sono esclusi dal pagamento dell’imposta:

  • i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  • i pellegrini, muniti delle credenziali, che percorrono la Via Romea germanica e i cammini di San Francesco;
  • i malati ed i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche per trattamento in day hospital, in ragione di un accompagnatore/genitore per paziente, previa presentazione di certificazione della struttura in cui il soggetto assistito è ricoverato;
  • gli studenti universitari in scambio culturale documentato;
  • i portatori di handicap non autosufficienti, art 3 comma 3 L. 104/92 ed il loro accompagnatore, previa presentazione di idonea documentazione sanitaria rilasciata dalle autorità competenti;
  • gli autisti dei  pullman turistici e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di  pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.

Le esenzioni non trovano applicazione se non supportate da idonea certificazione o, in assenza, da un’attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e smi.


TARIFFE

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA

L.R. 86/2016

TARIFFA A NOTTE

PER PERSONA

Alberghi 5 stelle e superiori

Residenze turistico alberghiere (R.T.A. residence) 4 stelle e superiori

Strutture agrituristiche a 5 girasoli

 

Euro ......2,00...................

Alberghi 4 stelle/3 stelle/2 stelle

Residenze turistico alberghiere (R.T.A. residence) 3 stelle/2 stelle/1 stella

Case e appartamenti vacanze, alberghi diffusi

Agriturismi

Residence e residenze d’epoca

Affittacamere, B&B, locazioni ad uso turistico svolte in forma imprenditoriale e svolte in forma non imprenditoriale

Case per ferie

 

Euro .......1,00..................

Ostelli,  alberghi ad 1 stella

Euro ...........0,50..............

 

 

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