Statuto del Comune di Castiglion Fiorentino in vigore fino al termine della Legislatura 2019/2024

Data di pubblicazione:
01 Gennaio 2021

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 12/10/1991

Modificato:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23/04/2003
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/09/2010
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 25/09/2019

In vigore fino al termine della legislatura 2019/2024

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COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

(PROV. DI AREZZO)

 

STATUTO DEL COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 25/09/2019

 

 

  TITOLO   I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

ART.1 - DENOMINAZIONE  E FUNZIONI DEL COMUNE.

 

1.La comunità locale di Castiglion Fiorentino, che la Costituzione della Repubblica riconosce come soggetto di autonomia, costituisce un ente, denominato ""COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO"", e  si identifica negli atti e nel sigillo con il titolo  di città.

2.Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo sociale, economico, civile, culturale ed ambientale.

3.Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della circoscrizione, attraverso la cura dei loro interessi generali nel territorio  comunale e mediante l'erogazione di forme di assistenza nelle località e negli stati in cui dimorano temporaneamente.

 

 

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI.

 

1.Il Comune ispira il suo indirizzo politico  e amministrativo alle finalità della  Costituzione repubblicana e ai principi generali dello Statuto della Regione Toscana e della Carta europea dell'autonomia locale; attua nella propria azione amministrativa i principi di trasparenza, di efficienza e di imparzialità; organizza la propria attività in modo da attuare i diritti dei cittadini all'informazione e alla partecipazione; promuove, nell'ambito dei propri poteri, azioni politiche ed interventi amministrativi che favoriscano la realizzazione di uguali opportunità tra donna e uomo.

2.Il Comune, al fine di contribuire allo sviluppo della pacifica convivenza tra i popoli, opera per stabilire forme e rapporti di cooperazione e di scambio con enti locali di altri paesi e con organizzazioni europee ed internazionali.

 

 

ART.3 - TERRITORIO E SEDE.

 

1.I confini territoriali del Comune sono definiti e modificati secondo le norme e le procedure fissate dalla legge.

2.Gli organi del Comune hanno sede e di norma si riuniscono in palazzo San Michele, salvo i casi particolari previsti nel regolamento del consiglio.

 

 

ART. 4 - STEMMA E GONFALONE.

 

1.Lo stemma e  il gonfalone sono definiti e assegnati al Comune secondo le norme di legge.

2.Il Comune può apporre il proprio stemma sugli edifici, sugli atti e sui documenti pubblici, in base alle disposizioni del regolamento del consiglio, il quale disciplina altresì l'uso del gonfalone nelle cerimonie e nelle manifestazioni pubbliche.

3.E' fatto divieto di riprodurre lo stemma e il gonfalone per fini commerciali o nelle competizioni elettorali. Il Comune può autorizzare l'uso da parte di terzi di tali riproduzioni, secondo le procedure e alle condizioni definite dal regolamento del consiglio, quando sussistano particolari motivi di carattere culturale, sociale o umanitario.

 

 

 

TITOLO    II

LO STATUTO E I REGOLAMENTI

 

 

ART. 5 - STATUTO.

 

1.Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali dello Stato, è la fonte primaria per la definizione delle norme di organizzazione del Comune.

2.Lo Statuto è approvato e modificato, parzialmente o totalmente, dal consiglio comunale, con le procedure e le speciali maggioranze stabilite dalla legge.

3.Possono avanzare al consiglio proposte di modifica dello Statuto il sindaco, la giunta, ognuna delle commissioni consiliari permanenti, ciascun consigliere, cinquecento cittadini residenti nel Comune che godano dei diritti politici. Le modalità e le procedure per la revisione dello Statuto, comprese quelle relative all'esercizio del diritto di iniziativa popolare, di partecipazione e di informazione, sono definite dal regolamento del consiglio. Il regolamento disciplina altresì la composizione e le modalità di funzionamento della speciale commissione consiliare a cui è rimessa ogni proposta di modifica dello Statuto, perché esprima motivato parere al consiglio; tra i compiti della commissione è compreso quello di indicare le ulteriori modifiche statutarie e regolamentari che si rendano necessarie per il coordinamento formale e  per la coerenza sostanziale delle norme a seguito dell'eventuale approvazione   consiliare delle modifiche proposte.

4.Una proposta di revisione dello Statuto che sia stata respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata fino all'elezione del nuovo consiglio.

5.E' compito degli organi esecutivi e del segretario del Comune, secondo le rispettive competenze, curare la pubblicazione e la diffusione del testo dello Statuto, sia in sede di prima adozione, sia dopo ogni modifica.

 

 

ART. 6 - REGOLAMENTI.

 

1.I regolamenti del Comune sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, fatte salve le particolari procedure e le speciali maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto.

2.Con le stesse procedure e le stesse maggioranze previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto, ed entro un anno dalla sua entrata in vigore, sono approvati:

a)il regolamento del consiglio, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale, le modalità di presentazione e di esame delle proposte di modifica dello Statuto, i diritti di iniziativa dei consiglieri, il funzionamento delle commissioni consiliari, le forme di consultazione della popolazione da parte del Comune, gli istituti della partecipazione popolare e della valorizzazione delle libere forme associative, le altre materie indicate dallo Statuto.

b)il regolamento sui diritti di iniziativa popolare, che disciplina gli istituti dell'iniziativa popolare e del referendum consultivo su richiesta dei cittadini;

c)il regolamento generale per la disciplina del procedimento amministrativo e dei diritti dei cittadini all'informazione e all'accesso ai documenti dell'Amministrazione;

3. I regolamenti possono prevedere l'adozione di particolari procedure e di speciali maggioranze per l'approvazione di determinati atti di competenza del consiglio.
4. I regolamenti, dopo l'esame favorevole dell'organo di controllo, sono pubblicati per  sette giorni all'albo pretorio ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, fatti salvi i tempi diversi imposti dalla legge.

 

 

ART. 7 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE.

 

1.In caso di incertezza di attribuzioni spetta al consiglio deliberare, conformemente allo Statuto, la ripartizione delle competenze tra gli organi rese necessarie dall'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Comunità Europea.

2.Le deliberazioni di cui al comma uno hanno natura regolamentare e i provvedimenti dell'ente sono assunti nel rispetto delle relative disposizioni.

3.Al fine di garantire il costante adeguamento dei regolamenti comunali alle nuove normative, è istituita, con funzioni istruttorie e redigenti, una commissione tecnica presieduta dal segretario comunale e composta secondo le previsioni del regolamento del consiglio; il regolamento ne disciplina anche l'organizzazione ed il funzionamento.

 

 

ART. 8 - ALBO PRETORIO.

 

1.Un apposito spazio del palazzo comunale è destinato all'installazione dell'albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2.Il segretario comunale cura la pubblicazione degli atti di cui al comma uno, avvalendosi degli uffici preposti, e certifica l'avvenuta pubblicazione.

3.Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sull'attività del Comune, il regolamento di cui all'art. 6, comma due, lettera c), può prevedere ulteriori forme di pubblicità per determinati documenti e categoria di atti.

 

 

 

TITOLO    III

GLI ORGANI  ISTITUZIONALI

 

CAPO  I

GLI ORGANI DEL COMUNE

 

 

ART. 9 - ORGANI DEL COMUNE.

 

1.Sono organi del Comune il consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco.

2.Le attribuzioni e i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

 

 

 

CAPO    II

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

ART. 10 - CONSIGLIO COMUNALE.

 

1.Esso è composto da 20 consiglieri e dal Sindaco il quale esercita altresì le funzioni di Presidente.

2.Il consiglio comunale è espressione  della comunità locale, che lo elegge,  riunita in corpo elettorale, secondo la disciplina stabilita dalla legge.

3.Le competenze del consiglio sono stabilite dalla legge.  Il consiglio è titolare del potere di indirizzo politico e amministrativo del Comune e del potere di controllo sull'attuazione dell'indirizzo.

4.Le norme relative alla composizione del consiglio, alle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei consiglieri e alla loro durata in carica, sono stabilite dalla legge.

5.Il consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad  adottare gli atti urgenti  e improrogabili.

 

 

ART. 11 - FUNZIONI, PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI.

 

1.I consiglieri comunali rappresentano la comunità locale senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. Ogni consigliere è  responsabile dei voti che  esprime sugli atti approvati dal consiglio.  

      E' esente da responsabilità chi non abbia partecipato alla votazione, o si sia astenuto, o abbia espresso voto contrario, o abbia fatto risultare a verbale il proprio dissenso.

3.I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, subito dopo che il consiglio comunale abbia assunto la relativa deliberazione.

4.I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento del consiglio. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione  del consiglio.

5.I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende e dalle istituzioni del Comune, gli atti, i documenti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge, sulle informazioni e sugli atti ottenuti.

6.I consiglieri hanno diritto di esercitare il controllo sugli atti della giunta con le modalità stabilite dalla legge e dallo Statuto.

7.I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori.

 

 

ART. 12 - DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI.

 

1.I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono considerati decaduti. Il consiglio comunale accerta e delibera la decadenza di un consigliere su parere della commissione consiliare competente, con la procedura e con la speciale maggioranza stabilite dal regolamento del consiglio.

2.A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata  da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta,  ai sensi  dell’art. 7 della legge  241/90,  a comunicargli l’avvio del  procedimento  amministrativo. Il consigliere ha  facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire  al sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a  20  giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate da  parte del consigliere interessato.

3.Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente, nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga. Il regolamento del consiglio stabilisce le procedure di surroga del dimissionario. 

 

 

ART. 13 - CONSIGLIERE ANZIANO.

 

1.Il consigliere anziano è il consigliere che nell'elezione ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.

2.Il consigliere anziano esercita le funzioni stabilite dalla legge e dallo Statuto. Nelle adunanze del consiglio comunale per le quali è prevista la presidenza del consigliere anziano, esercita le funzioni vicarie il consigliere che tra i presenti risulti anziano in base ai requisiti indicati al comma uno.

 

 

ART. 14 - GRUPPI CONSILIARI.

 

1.I consiglieri hanno diritto di associarsi in gruppi consiliari, dandone comunicazione scritta al sindaco entro i tempi previsti dal regolamento del consiglio. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere; nessun consigliere può far parte contemporaneamente di più gruppi. La costituzione dei gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo sono libere durante tutto il corso del mandato; la costituzione e l'adesione decorrono dalla data di comunicazione al sindaco.

2.Ciascun gruppo, nei tempi definiti dal regolamento del consiglio, elegge nel suo seno, il presidente del gruppo, il cui nominativo è immediatamente reso noto per iscritto al sindaco e al segretario del Comune per le comunicazioni di legge sulle deliberazioni assunte dalla giunta, ai fini del controllo preventivo di legittimità. Con le stesse modalità è data  immediata notizia anche di ogni avvicendamento nell'incarico. Mediante comunicazione scritta al sindaco e al segretario del Comune, ciascun presidente di gruppo può delegare, temporaneamente o stabilmente un altro consigliere del suo gruppo a ricevere le comunicazioni di legge sulle deliberazioni della giunta.

3.La giunta comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, adotta le determinazioni necessarie a  garantire ai gruppi la disponibilità delle strutture e dei servizi indispensabili al loro funzionamento, avendo riguardo anche alla consistenza numerica di ciascuno di essi.

 

 

ART. 15 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

 

1.I presidenti dei gruppi consiliari e  il sindaco costituiscono la conferenza dei  capigruppo.

2.La conferenza ha carattere consultivo ed è convocata e presieduta dal sindaco. Essa coadiuva quest'ultimo nella definizione dell'ordine del giorno e del calendario delle adunanze del consiglio, nella determinazione dell'ordine dei lavori delle sedute e nell'interpretazione procedurali. Le specifiche attribuzioni e le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento del consiglio.

3.La conferenza dei capigruppo è considerata a tutti gli effetti commissione consiliare  permanente.

 

 

ART. 16 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.

 

1.Il consiglio comunale costituisce al  suo interno commissioni  consiliari  permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, d’inchiesta, di studio, stabilendone il numero e le competenze secondo le norme del regolamento del consiglio, con deliberazione adottata nella seduta successiva a quella in cui è stata   eletta la giunta.

2.Le commissioni sono composte in proporzione all'entità numerica dei gruppi, secondo i criteri definiti dal regolamento del consiglio.

3.Per  quanto riguarda le commissioni di controllo e  di garanzia la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

4.I gruppi consiliari, entro venti giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma uno, designano i componenti delle commissioni e li comunicano al sindaco. La conferenza dei capigruppo è competente a coordinare le designazioni dei gruppi per rendere conforme ai criteri indicati dal regolamento la  composizione delle commissioni. La deliberazione con la quale il consiglio nomina i componenti di ciascuna commissione è approvato con voto palese nella seduta immediatamente successiva alla conclusione dei lavori della conferenza dei capigruppo.

5.Ciascuna commissione, come suo primo atto, procede alla nomina del presidente.

6.Ogni consigliere fa parte almeno di una commissione e può partecipare, con diritto di parola e di  proposta, ma senza diritto di voto, alle riunioni delle commissioni di cui  non è membro.

7.Ogni commissione può chiedere che il sindaco o un assessore partecipi, con funzione referente, ai propri lavori. Il sindaco ha diritto di partecipare ai lavori di tutte le commissioni.

8.Il regolamento del consiglio, oltre a dettare i criteri per la definizione del numero e delle competenze delle commissioni consiliari permanenti, definisce la modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori e può riconoscere a ciascun membro della giunta, purché consigliere, la facoltà di delegare ad altri consiglieri l'esercizio delle sue funzioni di commissario.

 

 

ART. 17 - POTERI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI.

 

1.Le commissioni nelle materie di loro competenza, hanno poteri di proposta al consiglio e seguono l'attuazione delle deliberazioni consiliari e l'andamento dell' Amministrazione comunale.

2.Tutte le proposte della giunta al consiglio devono essere previamente inviate alle commissioni competenti,  che esprimono il  loro parere entro  il  termine  tassativamente indicato dal regolamento del consiglio; trascorso inutilmente il termine, le proposte vengono esaminate dal consiglio prive di tale parere.

3.Le commissioni, al fine di acquisire le informazioni utili allo svolgimento delle proprie funzioni, possono svolgere consultazioni e indagini conoscitive, disporre ispezioni, ottenere l'esibizione di atti e documenti, convocare il personale del Comune e quello delle aziende e delle istituzioni dipendenti.

 

 

ART. 18 - COMMISSIONI SPECIALI D’INDAGINE E DI PARI OPPORTUNITA’.

 

1.Quando ne ravvisi la necessità, il consiglio comunale può istituire commissioni speciali, a carattere referente, incaricate di esperire indagini o di sottoporre ad esame preliminare argomenti ritenuti meritevoli di approfondimento, di ricerca, di studio.

2.Con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, il consiglio   comunale può istituire commissioni d'inchiesta su materie ed eventi di specifico interesse comunale. I dirigenti e i funzionari comunali hanno l'obbligo di fornire a tali commissioni tutte le informazioni e i documenti in loro possesso, a pena di  provvedimento disciplinare.

3.Le commissioni di cui ai commi uno e due sono istituite con criteri di proporzionalità   tra i gruppi, secondo le norme del regolamento del consiglio, che ne disciplina anche le modalità di funzionamento. Possono esser chiamati a far parte di esse, senza diritto di voto, consulenti e tecnici interni o esterni al Comune. Tali commissioni riferiscono al consiglio comunale i risultati dei loro lavori mediante rapporto formale, entro il   termine indicato dalla deliberazione istitutiva.

4.E’ istituita la commissione per le pari opportunità con la funzione di promuovere nell’ambito delle competenze del comune, azioni positive per il conseguimento di pari opportunità tra uomo e donna. Il regolamento del consiglio comunale ne disciplina la composizione e le modalità di funzionamento.

 

 

ART. 19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.

 

1.Il consiglio è convocato dal sindaco, cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno. Quando la convocazione sia richiesta per iscritto da un quinto dei consiglieri, il sindaco è tenuto a convocare il consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché di competenza consiliare e secondo le modalità disciplinate dal regolamento.

2.Fatti salvi i poteri del sindaco di cui al comma uno, il programma delle sedute del consiglio è definito in sede di conferenza dei capigruppo, sentiti i presidenti delle commissioni, in modo da assicurare il coordinamento delle attività del consiglio con quello delle commissioni consiliari permanenti. Il regolamento del consiglio può prevedere un'organizzazione dei lavori anche per sessioni speciali.

3.L'avviso di convocazione delle sedute e il relativo ordine del giorno è notificato al domicilio eletto o alla residenza dei consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza; In caso d'urgenza, il sindaco può convocare il consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, con avviso consegnato almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

4.In caso d'urgenza, e fatto salvo il disposto dall'art. 17, comma due, possono essere  iscritti all'ordine del giorno argomenti aggiuntivi, il cui elenco è consegnato ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

5.La documentazione relativa agli affari iscritti all'ordine del giorno è messa a disposizione dei gruppi consiliari e di ciascun consigliere, nei tempi e nei modi definiti dal regolamento del consiglio, a cura della segreteria del Comune.

 

 

ART. 20 - VALIDITA’ DELLE SEDUTE E VOTAZIONI.

 

1.Il consiglio è presieduto dal sindaco; in sua assenza dal vicesindaco; in assenza di entrambi, dall'assessore più anziano di età, purché consigliere.

2.Le sedute del consiglio comunale sono valide se ad esse partecipano almeno la metà dei consiglieri assegnati, oltre il Sindaco.

3.Le deliberazioni sono approvate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo il caso in cui la legge, lo Statuto o il regolamento richiedano una maggioranza qualificata. Non sono computati tra i votanti che dichiarano di non partecipare alla votazione.

4.Le votazioni sulle deliberazioni dal consiglio comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dalla legge e dal regolamento del consiglio.

 

 

ART 21 - PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE.

 

1.Le sedute del consiglio sono pubbliche.

2.Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta riservata.

3.Qualora vengano iscritti all'ordine argomenti di particolare rilevanza politica e sociale e negli altri casi previsti dallo Statuto e dal regolamento il sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, può convocare il consiglio in seduta aperta e concedere diritto di   parola ai cittadini partecipanti.

 

 

ART. 22 - DIRITTI DEGLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI.

 

1.I membri della giunta che non siano anche consiglieri comunali hanno diritto di partecipare ai lavori del consiglio con diritto di parola su ogni argomento posto in discussione, ma non sono computati ai fini della validità delle sedute del consiglio, non hanno diritto di voto, ne possono presiedere il consiglio.

 

 

 

CAPO   III

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

ART. 23 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA.

 

1.La giunta comunale è composta da sei assessori, oltre al sindaco.

2.Fermo restando il numero complessivo di cui al comma uno, possono far parte della giunta uno, due o tre assessori non eletti in consiglio comunale, scelti tra i cittadini in possesso di requisiti di compatibilità o di eleggibilità alla carica di consigliere.

 

 

ART. 24 - ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

 

1.I membri della giunta, tra cui un vice sindaco, sono nominati direttamente dal Sindaco il quale ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni del consiglio. In detta seduta il Sindaco presenta poi al consiglio un apposito documento contenente gli indirizzi generali di governo che viene discusso ed approvato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

2.Costituiscono momenti di naturale verifica-

A) l’approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

B) La verifica dello stato di attuazione dei programmi e di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

 

 

ART. 25 - COMPETENZE DELLA GIUNTA.

 

1.Spetta alla giunta:

a) perseguire, nell'ambito delle sue competenze di amministrazione e attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento presentato dal Sindaco nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni;

b) compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio dalla legge statale e  regionale e che non rientrino nelle competenze che la legge, lo Statuto ed il regolamento assegnano al sindaco, al segretario comunale e  ai  funzionari dirigenti;

c)  adottare gli atti necessari a dare esecuzione ai deliberarti del consiglio;

d) vigilare sulla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio nei tempi stabiliti dalla legge;

e)  riferire annualmente al consiglio sulla propria attività;

f)  approvare gli accordi di contrattazione decentrata;

g) curare i rapporti con la cittadinanza, procedere alle consultazioni della popolazione del  Comune e garantire adeguata informazione sulle attività e programmi dell'Amministrazione;

h) proporre al consiglio i regolamenti;

i)  approvare i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

l)  approvare i progetti, i programmi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni  di spesa che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità al consiglio o ai responsabili degli uffici;

m) modificare le tariffe, elaborare e proporre al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

n) nominare i membri delle commissioni dei concorsi pubblici su proposta del  responsabile del servizio interessato;

o) proporre i criteri generali per la concessione dei contributi, sovvenzioni, sussidi,  vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

p) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituire l’ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

q) disporre l’accettazione di lasciti o donazioni;

r) ogni altro compito prescritto ai sensi dell’art 48 del T.U.n.267;

2. La giunta, in caso d'urgenza, può deliberare variazioni di bilancio. L'urgenza è determinata da cause nuove a posteriori all'ultima adunanza consiliare ed è caratterizzata da tempi non compatibili con quelli della convocazione del consiglio. Le deliberazioni di variazione del bilancio sono sottoposte a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

 

 

ART. 26 - DISTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE ED ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI.

 

1.Le funzioni di competenza della giunta sono esercitate collegialmente. Per motivi funzionali, su proposta del sindaco, essa ripartisce con propria deliberazione tra i suoi componenti le competenze attribuite al collegio,  o provvede a variarne la   distribuzione, con l'obbligo di darne comunicazione al consiglio nella successiva adunanza.

2.Ciascun membro della giunta può essere incaricato di seguire determinati settori  organici di attività o di elaborare e attuare specifici progetti, con l'impegno a riferirne costantemente e a discutere le proposte di intervento ritenute opportune, a curare l'esatta esecuzione delle decisioni di giunta e a emanare gli atti amministrativi, anche di rilevanza esterna, che gli siano stati attribuiti.

3.Quando sussista incertezza o controversia sulle competenze di uno o più assessori in ordine a determinate questioni, spetta al sindaco decidere in ultima istanza. In caso di necessità, il sindaco può incaricare uno o più assessori di curare temporaneamente particolari affari, anche in deroga alla deliberazione di riparto delle competenze.

4.La giunta si riunisce su convocazione e sotto la presidenza del sindaco oppure, in assenza di questi, del vicesindaco, in assenza di entrambi, convoca e presiede l'organo l'assessore più anziano di età.

5.Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione del sindaco. Spetta al sindaco decidere quali dipendenti, oltre al segretario comunale, debbano partecipare alle sedute. Il sindaco può altresì inviare alle riunioni di giunta il collegio dei revisori dei conti, gli amministratori incaricati della gestione dei servizi pubblici esperti e consulenti e qualora lo ritenga necessario per la trattazione di determinati argomenti il presidente della commissione consiliare interessato.

6.Le riunioni della giunta sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti dell'organo.

7.Le votazioni della giunta si svolgono in forma palese. Le deliberazioni sono valide quando vengano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del sindaco. Le deliberazioni di variazione del bilancio assunte con i poteri del consiglio sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo.

8.La giunta può regolare con propria deliberazione l'esercizio della sua attività.

9.L'assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità ad essa connessi. Partecipa alle riunioni della giunta comunale con tutti i diritti, compreso quello di voto, spettanti agli altri assessori.

 

 

ART. 27 - DURATA IN CARICA, DECADENZA E SOSTITUZIONI.

 

1.Ogni componente della giunta cessa dalla carica prima del termine del mandato:

a)a seguito delle sue dimissioni presentate in forma scritta al Sindaco, che sono efficaci dalla loro assunzione al protocollo;

b)perché revocato dal Sindaco;

c)per morte.

2.Nei casi a, e b, il Sindaco comunica al consiglio la cessazione dalla carica di assessore. In tutti i casi il Sindaco procede alla sostituzione entro 20 giorni comunicando nella prima adunanza utile del consiglio il nominativo dei nuovi assessori.

L’intera giunta decade in tutti i casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

3.Nelle suddette ipotesi, la giunta rimane in carica fino alle elezioni del nuovo Sindaco e del nuovo consiglio. Fino alle  predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice sindaco.

4.Nel caso in cui il vice sindaco o un assessore sia temporaneamente impedito a svolgere  le funzioni connesse alla carica o comunque quando una carica sia vacante per qualsiasi causa il Sindaco può disporre provvisoriamente con proprio atto in ordine a quelle funzioni assumendole direttamente o assegnandole ad altro assessore.

 

 

ART. 28 - MOZIONE DI SFIDUCIA.

 

1.Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2.Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

3.La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

 

 

ART 29 - DIMISSIONI DEL SINDACO

 

1.Le dimissioni del Sindaco, comunque presentate al consiglio, diventano irrevocabili, decorsi 20 giorni dalla loro presentazione, trascorso tale termine si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario, lo scioglimento del consiglio, determina la decadenza del Sindaco e della giunta.

2.L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3.La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal vicesindaco o in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4.La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5.Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica entro dieci giorni dalla sua presentazione.

 

 

 

CAPO   IV

IL SINDACO

 

 

ART. 30 - FUNZIONI GENERALI DEL SINDACO.

 

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni di legge.

2.Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta la comunità locale. Esso è garante di fronte al consiglio e alla comunità, del rispetto dello Statuto del Comune e dell'osservanza dei regolamenti.

3.Il sindaco convoca e presiede il consiglio e la giunta e vigila sull'attuazione dei loro deliberati  da parte del segretario comunale, dei dirigenti e dei  funzionari;   sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi, coordina l'attività dell'ente; esercita il potere di ordinanza e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e   dai regolamenti.

4.Il sindaco, come ufficiale di governo, sovrintende alle funzioni relative ai servizi di competenza statale e adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti a lui demandati  dalla legge.

5.Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

6.Il Sindaco presta, davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana (art. 36  l.142).

7.Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

 

 

ART. 31 - COMPETENZE DEL SINDACO.

 

1..Il sindaco in particolare:

a)nomina i componenti della giunta tra cui un vicesindaco;

b) garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promovendo e coordinando l'attività degli assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico;

c) definisce l'ordine del giorno delle sedute della giunta d'intesa con gli assessori e sentito il segretario comunale e i dirigenti;

d) su autorizzazione della giunta, sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, come attore o convenuto e promuove, davanti all'autorità giudiziaria, i provvedimenti conservativi e le azioni possessorie;

e)può sospendere di atti concernenti la competenza di singoli assessori, per sottoporli all'esame della giunta;

f) può sospendere l'adozione, da parte dei dirigenti, di atti che ritenga non ricompresi tra le loro competenze o contrastanti con le direttive impartite, per sottoporli all'esame  della giunta;

g) promuove iniziative, sentita la giunta, per concludere accordi di programma con altri enti;

h)coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

i) sospende nei casi urgenti i dipendenti comunali, riferendone tempestivamente alla  giunta e informandone le rappresentanze sindacali;

l) può decidere, in pendenza dei termini improrogabili di approvazione stabiliti dalla  legge, che gli atti di bilancio siano iscritti all'ordine del giorno del consiglio, senza chiedere il parere della commissione competente di cui all'art. 17, comma due;

m) può delegare proprie funzioni, in modo permanente o temporaneo, al vicesindaco e agli altri assessori;

n) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art 6 della legge 142/90;

o) nomina il Segretario comunale, scegliendolo dall’apposito albo;

p) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa delibera della giunta, le funzioni di direttore generale;

q) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;

r) attribuisce la qualifica di messo notificatore ai dipendenti comunali.

 

 

ART. 31 bis - DELEGHE CONSILIARI.

 

Il Sindaco può con decreto attribuire, ai singoli consiglieri comunali il compito di espletare incarichi per  materie specifiche per un periodo non superiore alla durata del mandato del Sindaco. La delega può essere revocata in qualsiasi momento. La delega consentirà al Consigliere di esercitare attività di collaborazione e di consulenza nei confronti del Sindaco.  Il Consigliere delegato non riceve alcuna indennità per lo svolgimento dell’attività delegata. Il Consigliere potrà avvalersi degli uffici comunali per lo svolgimento del proprio incarico.

 

 

 

TITOLO    IV

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, DI DEMOCRAZIA DIRETTA E DI GARANZIA.

 

CAPO  I

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E IL DIRITTO DI INIZIATIVA

 

 

ART. 32 - SOGGETTI E FORME DELLA PARTECIPAZIONE.

 

1.Il comune garantisce e promuove la partecipazione popolare all'attività dell'ente nelle forme e nei modi definiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2.Ai sensi dello Statuto, salvo diversa indicazione, sono titolari del diritto di partecipazione:

a) gli iscritti nelle liste elettorali del Comune;

b) i residenti nel Comune, compresi gli stranieri e gli apolidi;

c) i cittadini non residenti che esercitano nel Comune la propria attività prevalente di lavoro o di studio;

.Il Comune, prima di adottare atti di particolare rilievo, che riguardino l'intera collettività,  o rioni o frazioni, o specifiche categorie, o interessi diffusi, procede alla consultazione degli interessati. Le consultazioni possono avvenire:

a)in forma diretta, mediante assemblee o questionari, o sondaggi di opinione, o audizioni, o iniziative referendarie;

b)in forma indiretta, attraverso l'acquisizione di pareri dei rappresentanti delle organizzazioni economiche, sociali e culturali, ovvero, quando siano istituite, delle consulte comunali.

3.Il potere di promuovere consultazioni è attribuito dal regolamento agli organi dell'ente, avendo riguardo alle competenze loro assegnate dalla legge e dallo Statuto. Il regolamento può altresì stabilire che determinati atti siano soggetti a consultazione obbligatoria.

 

 

ART. 33 - DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

 

1.Tutti hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune. Il diritto  di accesso si applica anche ai documenti degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune.

2.Il diritto di accesso si esercita:

a)attraverso la consultazione diretta dei documenti senza alcuna spesa per il cittadino;

b)attraverso l'estrazione di copia, dietro pagamento delle sole spese di riproduzione.

3.Il diritto di accesso è escluso o limitato o temporaneamente differito solo per i provvedimenti e i documenti espressamente indicati dalla legge.

4.In aggiunta a quanto previsto dal comma tre, è facoltà del sindaco dichiarare, in via eccezionale, con adeguata motivazione e secondo le norme del regolamento, la temporanea esclusione dell'accesso di determinati documenti e provvedimenti, la cui diffusione possa pregiudicare la riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

5.Il regolamento di cui all'art. 6, comma due, lettera c), definisce tra l'altro:

a)le modalità, i luoghi e i tempi per l'esercizio del diritto di accesso agli atti da parte dei cittadini;

b)i criteri per l'individuazione, da parte della giunta comunale, di uno o più dipendenti a cui sia affidata la responsabilità di garantire l'accesso agli atti a chi ne faccia richiesta;

c)le modalità e i limiti con i quali in sindaco può dichiarare temporaneamente riservati determinati atti, e la durata di tale riserva.

6.L'assenza delle norme regolamentari di cui al comma cinque non può essere validamente invocata per ostacolare o negare il diritto di accesso.  Fino alla loro  entrata in vigore, la responsabilità di organizzare gli uffici per garantire l'esercizio di tale diritto spetta al segretario comunale; il sindaco può comunque avvalersi, nei casi previsti, della facoltà di cui al comma quattro.

 

 

ART. 34 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.

 

1.Al fine di valorizzare le libere forme associative, il Comune istituisce l'albo delle associazioni.

2.Possono iscriversi all'albo tutte le associazioni operanti in ambito comunale che siano organizzate secondo i principi della democrazia e che abbiano finalità compatibili con quella che la Costituzione e le leggi assegnano al Comune. Hanno altresì diritto di iscriversi all'albo gli organismi legalmente riconosciuti e quelli espressi dalle comunità parrocchiali.

3.Le iscrizioni all'albo e le cancellazioni sono deliberate dalla giunta comunale. L'albo è tenuto dal segretario comunale o un  funzionario da lui delegato, che è anche responsabile del procedimento.

4.Le norme del regolamento che disciplinano la gestione dell'albo, i requisiti e le modalità di iscrizione e le procedure per la revisione, determinano anche la sua eventuale suddivisione in sezioni, corrispondenti ai settori o ai temi su cui l'Ente intende costituire consulte comunali.

5.Il Comune, nell'assicurare agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle  associazioni l'accesso alle sue strutture e ai suoi servizi, concede la priorità alle associazioni iscritte all’albo comunale.

 

 

ART. 35 - CONSULTE COMUNALI.

 

1.Il consiglio comunale può istituire:

a)consulte per settore o per tema, composte da rappresentanti di tutte le associazioni operanti in quel settore o attive su quel tema, che risultino iscritte all'albo di cui all'art. 33;

b)consulte di rione o di frazione, composte nei modi definiti dal regolamento;

2.Le consulte hanno funzioni consultive, di proposta e di verifica sugli indirizzi dell'ente relativamente al settore o tema per i quali sono state istituite.

3.Le consulte di cui al comma uno, lettera a) sono presiedute dal sindaco o da un assessore suo delegato. Le consulte di cui al comma uno, lettera b) eleggono un  proprio presidente.

4.Il regolamento può stabilire che determinati atti, generali e settoriali, siano sottoposti, secondo modalità e tempi definiti, al preventivo parere obbligatorio delle consulte e che l'organo deliberante sia tenuto a motivare le decisioni adottate in difformità ai pareri espressi dalle consulte.

 

 

ART.36 - ISTANZE E PETIZIONI.

 

1.I soggetti di cui all'art. 31, comma due, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, possono rivolgere al sindaco istanze individuali o petizioni collettive, sottoscritte nei modi indicati dal regolamento, per chiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento di pubblica utilità o per attivare l'iniziativa dell'ente su una determinata questione.

2.Ad un'istanza individuale, ovvero ad una petizione sottoscritta da un numero di aventi diritto inferiore a cento, il sindaco è tenuto a rispondere per iscritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

3.Quando una petizione rechi un numero di firme uguale o superiore a cento, essa è discussa dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data della sua presentazione, in una riunione aperta alla partecipazione popolare. Qualora sia intenzione del consiglio accogliere in tutto o in parte la petizione, esso adotta, ovvero impegna la giunta ad adottare, gli atti conseguenti. Durante la fase istruttoria gli   organi competenti possono consultare i promotori della petizione: sono convenzionalmente ritenuti tali i primi cinque firmatari di essa.

 

 

ART. 37 - PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

 

1.Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, comma tre, in ordine alle proposte di iniziativa popolare per la modifica dello Statuto, i soggetti di cui all'art. 31,  comma due, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, il numero non inferiore a cinquecento, possono presentare proposte di regolamenti e di atti amministrativi per la loro adozione da parte degli organi competenti del Comune.

2.La proposta di iniziativa popolare la cui approvazione comporti nuovi o maggiori spese, deve indicare, a pena di inammissibilità, i mezzi per farvi fronte.

3.Il regolamento stabilisce le modalità per la raccolta e per la verifica delle firme e garantisce altresì ai promotori la collaborazione tecnico-giuridica degli uffici comunali per la redazione della proposta.

4.Il consiglio comunale, ovvero la giunta, secondo le rispettive competenze, deliberano sulla proposta di iniziativa popolare entro novanta giorni dall'avvenuta presentazione, respingendola o accogliendola in tutto o in parte. Durante la fase istruttoria gli organi competenti possono consultare i promotori della proposta: sono convenzionalmente ritenuti tali i primi cinque firmatari di essa.

5.Non possono essere oggetto di proposte di iniziative popolare:

a)le norme sulle attribuzioni, sull'organizzazione e sul funzionamento degli organi del Comune e di quelli degli enti e delle aziende da esso dipendenti;

b)le norme e i provvedimenti concernenti l'applicazione di tributi e la determinazione  delle tariffe;

c)le norme e i provvedimenti amministrativi concernente il personale del Comune o quelli degli enti, aziende e istituzioni dipendenti;

d)la contrazione di mutui  e l'emissione di prestiti obbligazionari;

e)gli acquisti e le alienazioni di immobili e le relative permute, l'affidamento di appalti e le concessioni;

f)le elezioni, le nomine, le revoche e le decadenze;

g)gli atti vincolanti, meramente esecutivi di disposizioni legislative, statutarie o regolamentari.

6.Non è ammessa l'iniziativa popolare per l'adozione di provvedimenti o di regolamenti tendenti a negare o a limitare i diritti della persona e del cittadino.

7.Le disposizioni di cui ai commi tre e quattro si applicano anche alle proposte di  iniziativa popolare di modifica dello Statuto, presentate ai sensi dell'art., comma tre.

 

 

 

CAPO   II

LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE E I REFERENDUM

 

 

ART. 38 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE.

 

1.Il consiglio comunale può promuovere consultazioni referendarie, quando ritenga che prima di decidere su questioni di particolare rilievo per la vita della comunità, sia opportuno acquisire il parere dei soggetti di cui all'art. 31, comma due, che abbiano raggiunto la maggiore età.

2.La consultazione referendaria consiste in una o più domande, a cui sia possibile dare chiare risposte alternative, o esprimenti un preciso ordine di preferenza. Lo svolgimento di essa è deliberato dal consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei membri assegnati.

3.L'atto con il quale è indetta la consultazione referendaria indica i soggetti a cui è rivolta, tra quelli compresi dall'art. 31, comma due, e contiene le norme regolamentari per il suo ordinato e corretto svolgimento, ovvero rinvia, in quanto applicabili, a quelle parti del regolamento che disciplinano lo svolgimento dei referendum di iniziativa   popolare. Sono in ogni caso garantiti:

a)la segretezza del voto;

b)i diritti delle minoranze consiliari ad essere rappresentate nel comitato organizzatore, a nominare propri rappresentanti nei seggi per tutte le operazioni di voto e a verificare i risultati complessivi;

c)il diritto di informazione della comunità;

d)la parità di diritti tra le diverse posizioni e la piena libertà di propaganda elettorale.

 

 

ART. 39 - REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE.

 

1.Un numero di cittadini non inferiore al dieci per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune può richiedere l'indizione di un referendum consultivo:

a)per chiedere l'abrogazione, in tutto o in parte, di uno o più atti amministrativi assunti  dal Comune o di uno o più regolamenti comunali, che ineriscano ad una determinata questione;

b)per chiedere l'introduzione di modifiche allo Statuto o l'adozione di un atto amministrativo o di un regolamento di iniziativa popolare, nei testi già presentati ai sensi dell'art. 5, comma tre, o ai sensi dell'art. 36, che gli organi competenti del Comune abbiano respinto in tutto o in parte.

2.Nel caso in cui la richiesta di referendum si riferisca al caso previsto dalla lettera b) del comma uno, essa deve essere presentata, a pena di inammissibilità, non oltre sei mesi dalla data in cui l'organo competente ha deliberato il rigetto della proposta di   iniziativa popolare, o comunque, non oltre sei mesi dal termine ultimo entro il quale l'organo competente avrebbe dovuto pronunciarsi.

3.La richiesta di referendum consiste in una domanda chiara e precisa rivolta agli elettori,  a cui sia possibile rispondere univocamente con un si o con un no, relativa ai provvedimenti o alle norme, o a parti di essi, di cui viene chiesta l'abrogazione,  ovvero ai provvedimenti o alle norme di cui viene chiesta l'adozione.

4.Il segretario comunale sovrintende alla verifica del numero e dell'autenticità delle firme  e delle modalità e dei tempi della loro raccolta, secondo le disposizioni del regolamento.

5.Spetta al comitato dei garanti, composto dal segretario comunale, dal giudice  conciliatore o di pace e da un avvocato designato dal relativo ordine professionale, giudicare sull'ammissibilità della richiesta di referendum: Il comitato può dichiarare l'inammissibilità del quesito esclusivamente per motivi di illegittimità e può proporre modifiche di esso ai promotori del referendum allo scopo di renderlo ammissibile.

        Esso si pronuncia entro un mese dalla presentazione della richiesta di referendum: Il giudizio di ammissibilità si svolge a seguito di un contraddittorio con tre  rappresentanti del comitato promotore.

6.I promotori del referendum, prima di procedere alla raccolta delle firme nelle forme e secondo le modalità e i tempi stabiliti dallo Statuto e dal regolamento, possono avanzare al comitato dei garanti richiesta di un preventivo giudizio di ammissibilità  del quesito da sottoporre agli elettori. A tale giudizio preventivo si applicano le norme di cui al comma cinque. Ad una richiesta di referendum il cui quesito sia stato sottoposto con esito positivo al giudizio preventivo del comitato dei garanti prima  della raccolta delle firme, si applicano i soli controlli previsti dal comma quattro.

7.Quando una richiesta di referendum di iniziativa popolare abbia raccolto il prescritto numero di firme e il quesito referendario sia stato dichiarato ammissibile dal comitato dei garanti, il sindaco, con proprio atto da emanarsi nei successivi trenta giorni, indice il referendum. La data e le modalità del suo svolgimento sono stabilite in base alla legge e al regolamento di cui all'art. 6, comma due, lettera b).

8.Il regolamento che disciplina il referendum consultivo di iniziativa popolare contiene,  tra l'altro, norme che garantiscono:

a)la segretezza del voto;

b)il diritto dei promotori di essere rappresentati nel comitato organizzatore e di nominare propri rappresentanti nei seggi per tutte le operazioni di voto, di conteggio e di  verifica;

c)le regole di propaganda elettorale uguali per tutti;

d)la parità di diritti tra le diverse posizioni.

9. Il referendum di iniziativa popolare non si tiene nel caso in cui, prima del suo svolgimento, sia diventata esecutiva, secondo le norme di legge, la deliberazione con cui il consiglio comunale o la giunta, in base alle rispettive competenze, accolgono in modo sostanziale la richiesta che è oggetto del referendum. Qualora i promotori di esso ritengano che la loro richiesta non sia stata accolta in modo sostanziale, possono appellarsi al comitato dei garanti perché decida se il referendum debba ugualmente tenersi. I tempi e le modalità dell'appello al comitato dei garanti e della risposta di questo sono definiti dal regolamento.

10. Spetta al regolamento del consiglio stabilire il numero massimo di referendum che possono essere tenuti nello stesso turno elettorale e definire i criteri per l'eventuale svolgimento contemporaneo di referendum di iniziativa popolare e di consultazioni referendarie promosse dal consiglio comunale.

 

 

ART.40 - ATTI E MATERIE ESCLUSI DAL REFERENDUM.

 

1.Non possono essere oggetto di referendum gli atti di bilancio e quelle di cui all'art. 36, commi cinque e sei.

 

 

ART.41  - ESITO ED EFFETTI DEL REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE.

 

1.Il referendum di iniziativa popolare è valido se abbia partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto. La richiesta di abrogazione, ovvero di adozione, di norme o di atti, risulta accolta se il numero delle risposte affermative al quesito referendario, validamente espresse, supera quello delle risposte negative; altrimenti è respinta.

2.L'esito del referendum è proclamato dal sindaco.

3.Il consiglio e la giunta, entro novanta giorni dall'accoglimento del quesito referendario, da parte degli elettori, adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alla volontà popolare.

 

 

 

CAPO    III

LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

 

 

ART.42 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

 

1.Il Comune svolge la propria attività amministrativa nel rispetto della legge e dello  Statuto e secondo i principi di trasparenza, partecipazione, responsabilità, semplicità, tempestività.

2.Il regolamento di cui all'art. 6, comma due, lettera c), disciplina tra l'altro:

a) i criteri generali per la corretta organizzazione dei documenti cartacei, elettromagnetici, fotocinematografici e di qualunque altra specie;

b) lo svolgimento del procedimento amministrativo, specificando per ciascun tipo le unità organizzative competenti all'istruzione e alla definizione, l'autorità competente all'emanazione finale dell'atto, i termini entro i quali il procedimento deve essere concluso, l'obbligo di motivazione del provvedimento;

c) la determinazione del responsabile del procedimento, quando non sia determinato in base alla legge o al regolamento, esso è individuabile nel responsabile dell'ufficio o del servizio competente o, in mancanza, del dirigente di settore;

d) le comunicazioni agli interessati dell'avvio del procedimento, nei casi in cui non sussistano particolari ragioni di celerità;

e) i criteri di individuazione dei soggetti, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, che a norma di legge devono essere informati dell'inizio del procedimento, ovvero che hanno facoltà d'intervenire in esso prendendo visione degli atti relativi o presentando memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare;

f) le procedure di accordo con gli interessati, preventive alla definizione dell'atto, nei casi in cui gli effetti si riflettano su diritti oggettivi e interessi legittimi, e in quanto l'Amministrazione possa legittimamente ricorrere ad esse. Possono essere conclusi anche accordi aventi ad oggetto l'esercizio di potestà amministrative e le prestazioni corrispettive di persone fisiche e giuridiche, col fine di raggiungere obiettivi di  interesse pubblico;

g) le procedure e le forme, ed eventualmente anche i tempi, con cui sono predeterminati e resi pubblici i criteri e le modalità in base ai quali l'Amministrazione concede sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persona e ad enti pubblici e privati.

 

 

ART. 43 - SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

 

1.In tutti i casi previsti dalla legge, gli uffici e i servizi del Comune, per i procedimenti di loro competenza:

a) promuovono l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione da parte dei cittadini;

b) acquisiscono d'ufficio gli atti e documenti già in possesso dell'Amministrazione, e accertano d'ufficio i fatti, gli stati e la qualità che la stessa Amministrazione  procedente, o altra pubblica Amministrazione, è tenuta a certificare;

c) acquisiscono d'ufficio i pareri di organi consultivi e le valutazioni tecniche che in base alla legge devono essere espresse da organi o enti;

d) predispongono appositi moduli, con le relative istruzioni per la compilazione e le informazioni dell'iter, per tutti i procedimenti amministrativi che si attivano su  domanda dei cittadini.

2. Il regolamento di cui all'art. 6, comma due, lettera c), individua tra i dirigenti e i funzionari del Comune quelli che hanno il potere di indire una conferenza dei servizi per un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero di partecipare ad una conferenza dei servizi indetta da altra Amministrazione.

 

 

 

CAPO  IV

IL DIFENSORE CIVICO

 

 

ART. 44 - ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO.

 

1.Il Comune istituisce il difensore civico mediante convenzione con altri comuni o con la Provincia di Arezzo, ovvero con altri comuni e la provincia.

2.La convenzione di cui al comma uno:

a) regola i rapporti finanziari tra gli enti contraenti, le garanzie e gli obblighi reciproci e tutti gli oneri per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico;

b) definisce i rapporti giuridici e contrattuali con il difensore civico, anche delegandone la gestione ad uno degli enti convenzionati;

c) prevede che sia eletto alla funzione di difensore civico colui, che riporti, nelle forme e con le maggioranze prescritte dai rispettivi statuti, il voto favorevole dei consigli degli enti che aderiscono alla convenzione;

d) stabilisce che le funzioni e i poteri del difensore civico sono quelli definiti dalle norme statutarie e regolamentari approvate da ciascuno degli enti che aderiscono alla convenzione;

e) definisce la durata del mandato del difensore civico, le cause di ineleggibilità  e di incompatibilità, i requisiti professionali e morali e le competenze in discipline giuridico-amministrative richiesti per l'elezione;

 

3. La convenzione di cui al comma due è approvata dal consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

4. L'elezione del difensore civico è successiva all'approvazione della convenzione di cui al comma uno. Risulta eletto quel candidato che riporti, secondo le procedure previste dal regolamento del consiglio, almeno la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

5. E' in facoltà del Comune, per gravi e comprovati motivi, recedere dalla convenzione prima della scadenza del mandato del difensore civico, previa deliberazione del consiglio, assunta con la stessa maggioranza di cui al comma tre.

 

 

ART.45 - FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO.

 

1.Il consiglio comunale approva, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri  assegnati, contestualmente alla convenzione di cui all'art. 43, il regolamento sui poteri e le funzioni del difensore civico, nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

a) il difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione, si attiva per eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione, sia su domanda di cittadini o di associazioni che di propria iniziativa;

b) il difensore civico esercita le funzioni in relazione all'attività degli uffici e dei servizi del Comune di Castiglion Fiorentino, degli enti e delle aziende dipendenti, dei concessionari dei pubblici servizi. Egli accerta lo stato dei fatti prospettato da   cittadini ed utenti, con la facoltà di verificarli con i responsabili degli uffici e dei servizi interessati e con il potere di ottenere atti e documenti.

c) ogni richiesta o sollecitazione del difensore civico, anche se non accolta, impone l'obbligo della risposta motivata da parte dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi, entro un termine non superiore a quindici giorni. Il dirigente o il funzionario che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico  è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalla legge e dai regolamenti.

d) quando la richiesta del cittadino si riferisca alla produzione di atti amministrativi, il difensore civico può convocare il dirigente o il responsabile dell'ufficio per l'esame congiunto dello stato del procedimento o per informarsi della relativa istruttoria, al fine di assicurare una corretta definizione dell'atto, nel rispetto delle esigenze del richiedente. Il rifiuto del funzionario a proposte del difensore civico è verbalizzato e comunicato al sindaco;

e) il difensore civico può presentare note o chiedere audizioni al comitato regionale di controllo in merito agli atti approvati dagli organi del Comune e sottoposti al   controllo di legittimità;

f) il difensore civico attiva la giunta, il consiglio, le commissioni consiliari, gli organi esecutivi degli enti e delle aziende dipendenti, i concessionari dei servizi pubblici, producendo memorie e richieste di audizione quando lo ritenga opportuno per il buon andamento dell'Amministrazione e l'efficienza dei pubblici servizi;

g) entro il 31 gennaio di ogni anno, il difensore civico presenta al consiglio una relazione annuale,  riepilogativa dell'attività svolta, evidenziando le disfunzioni, i ritardi e le omissioni, e formulando proposte per il loro superamento.

2. Il regolamento di cui al comma uno definisce anche la costituzione dell'ufficio del difensore civico, ne stabilisce la sede e la dotazione organica e precisa di quali servizi comunali si avvale per l'esercizio delle funzioni.

 

 

 

TITOLO    V

L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

 

 

ART.46 - ORGANIZZAZIONE  DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

 

1.Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione ed in modo da realizzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Il personale ad essi assegnato opera con professionalità al servizio dei cittadini e risponde del proprio operato agli organi dell'ente. Nell'attuazione di tali principi, i dirigenti, coordinati dal segretario comunale, assicurano l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti, dispongono l'impiego delle risorse con razionalità economica e perseguono   l'elevazione dei livelli di produttività.

2.L’attività gestionale dell’ente nel rispetto del principio della distinzione fra funzione di indirizzo e di controllo e funzione di gestione è affidata ai dirigenti e ai responsabili degli uffici e dei servizi secondo le rispettive competenze.

3.L’amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a)un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b)l’analisi e l’individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c)l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d)il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

4.L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile e adattabile ai compiti assegnati alla struttura dai programmi dell'ente. Il relativo regolamento, in particolare:

a) stabilisce che gli uffici e i servizi si articolano in unità organizzative secondo i criteri di cui al comma uno;

b) ordina gli uffici e i servizi definendo la struttura organizzativa.

5.Per la realizzazione di programmi e obiettivi che richiedono per un periodo limitato l’attività coordinata di più servizi, questi pur mantenendo la loro autonomia, vengono temporaneamente associati con delibera di giunta in un’area di intervento funzionale alle realizzazioni suddette.

c) individua le strutture organizzative orizzontali di massima dimensione, denominate aree funzionali, costituenti l'insieme di più settori tra loro integrabili in relazione ai singoli programmi, ai progetti obiettivo, ai servizi erogati e alle attività svolte;

d) definisce le procedure per l'assegnazione del personale alle singole unità organizzative, in modo da assicurare la mobilità entro la struttura, secondo i programmi e i compiti stabiliti dall'ente;

e) prevede che ad ogni unità organizzativa, comprese quelle di staff o di progetto, sia predisposto un responsabile che risponda dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi assegnati;

f) assicura che ad ogni livello di responsabilità sia garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del compito assegnato;

g) definisce la responsabilità del personale per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati assegnati e favorisce la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei programmi di lavoro delle diverse articolazioni organizzative.

6. La pianta organica del personale, approvata dal consiglio prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e dei diversi profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale  secondo i criteri definiti dal regolamento di organizzazione, ai sensi del comma due, lettera c). Il regolamento stabilisce i posti per i quali l'accesso al ruolo organico non può prescindere dal possesso di specifici profili professionali.

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo i criteri dell’art 51 legge 142 e successive modifiche e su parere della conferenza dei dirigenti di cui all'art. 54, nel rispetto dei criteri definiti in sede di contrattazione sindacale con il consiglio d'ente.

8. I criteri generali di organizzazione del lavoro del personale comunale sono definiti nel quadro degli indirizzi e delle prescrizioni generali espressi dagli organi elettivi, dalla conferenza permanente dei dirigenti, nel rispetto dei principi di cui al comma uno. L'assegnazione dei compiti al personale di ciascuna unità organizzativa compete al responsabile dell'ufficio o del servizio, che tiene conto delle indicazioni espresse dal dirigente di settore.

9. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione e di aggiornamento professionale, riferiti in particolare all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici o finanziari, favorendo anche uguali opportunità di carriera tra donna e uomo.

 

 

ART. 47 - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE.

 

1.Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale comunale sono disciplinati dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi sindacali di carattere collettivo nazionale o decentrato.

2.La legge disciplina l'accesso al rapporto di  pubblico impiego, le cause di cessazione e   le garanzie del personale del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

3.Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei propri lavoratori e i diritti ad essa connessi secondo le norme vigenti.

 

 

ART. 48  - FUNZIONI DI DIREZIONE.

 

1.Alla direzione (dei settori) e al coordinamento delle aree funzionali sono preposti dipendenti con qualifica dirigenziale, alla direzione delle sfere sottordinate sono preposti i responsabili degli uffici e dei servizi.

2.I dirigenti svolgono i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture di cui sono responsabili, esercitando ogni connessa podestà di decisione, nel rispetto dei principi indicati dall'art. 45, comma uno.

3.Il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi  specifica gli atti, anche di rilevanza esterna, di competenza dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei  servizi, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto. Spettano comunque   ai dirigenti e ai responsabili degli uffici e dei servizi, nominati con provvedimento del Sindaco:

a) la presidenza delle commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi e per l'alienazione dei beni, la responsabilità delle relative procedure e la stipula dei contratti in rappresentanza dell'amministrazione comunale;

b) la presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione del personale ad   eccezione di quello con qualifica dirigenziale;

c) gli atti di amministrazione e gestione del personale, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

d) Tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; 

e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, verbali, diffide, autenticazioni e legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

f) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

4. Le modalità del coordinamento tra le competenze dei dirigenti e quelle del segretario comunale sono stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

 

 

ART. 49 -  ALTRE FUNZIONI DI DIREZIONE.

 

1.(La funzione di direzione delle sfere di competenza sottordinate a quelle di cui all'art. 47, comma uno, sono esercitate attraverso i responsabili di esse.)

2.Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi dirigere gli uffici e i servizi loro assegnati, coadiuvare il dirigente nella definizione dei programmi di lavoro del relativo settore, controllare lo svolgimento dei compiti attribuiti alle unità organizzative del proprio ufficio o servizio, rilasciare i pareri tecnici previsti dalla legge e dai regolamenti, esprimere proposte al dirigente del rispettivo settore sia sull'assetto organizzativo che sull'organizzazione del lavoro dei propri uffici e servizi.

 

 

ART. 50 - VALUTAZIONE DEL PERSONALE CON COMPITI DI DIREZIONE.

 

1.L'operato del dirigente è valutato dalla giunta, secondo le procedure stabilite dal regolamento di organizzazione in relazione ai programmi realizzati e agli obiettivi conseguiti. Nel caso in cui tale valutazione manifesti incapacità di direzione o di realizzazione dei programmi deliberati dall'ente, il sindaco, su conforme deliberazione della giunta, provvede alla sospensione provvisoria o alla rimozione del dirigente, con i conseguenti effetti sull'indennità di funzione. Il provvedimento è disciplinato dal regolamento di organizzazione, in modo da assicurare la tutela del diritto del dirigente al contraddittorio, secondo una procedura che non superi i sessanta giorni.

2.I responsabili degli uffici e dei servizi sono valutati dalla giunta con le modalità e i  criteri indicati al comma uno, sulla base delle proposte formulate dal rispettivo dirigente e secondo le procedure definite dal regolamento.

 

 

ART. 51 - INCARICHI DI COORDINAMENTO.

 

1.Il Sindaco può conferire incarichi di coordinamento di aree funzionali ai dirigenti di settore, per periodi non superiori a tre anni. Tali incarichi sono finalizzati al conseguimento di obiettivi o all'attuazione di programmi tramite il raccordo fra più settori.

2.L'eventuale rinnovo dell'incarico è disposto con provvedimento motivato, che comprende anche la valutazione analitica dei risultati ottenuti dal dirigente nello svolgimento delle funzioni di coordinatore.

  E' ammessa la revoca anticipata dall'incarico, con provvedimento motivato, in presenza di risultati inadeguati rispetto agli obiettivi fissati, ovvero nel caso in cui siano nel frattempo venuti meno i presupposti e le condizioni che avevano determinato il conferimento dell'incarico.

3.L'incarico comporta l'attribuzione di una indennità di funzione, che cessa alla conclusione o alla revoca di esso.

 

 

ART. 52  - UFFICI E UNITA’ OPERATIVE SPECIALI.

 

1.Il regolamento di organizzazione individua quegli uffici o quelle unità operative  speciali che per la  natura delle loro funzioni non fanno parte di alcun settore o area funzionale.

2.L'ufficio o l'unità operativa speciale per il controllo economico interno di gestione, l'ufficio di segreteria del sindaco e l'ufficio per le informazioni e le pubbliche relazioni rispondono direttamente al sindaco, per il tramite del loro responsabile.

3.Per l'attuazione di programmi a termine e di progetti obiettivo, la giunta può stabilire uffici, servizi, gruppi di studio e di ricerca, unità operative speciali, per un periodo determinato. La deliberazione istitutiva ne disciplina la composizione, la durata e il funzionamento.

 

 

ART.53 - VICESEGRETARIO COMUNALE.

 

1.Il vicesegretario comunale esercita le funzioni vicarie del segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

A norma dell’art. 97 comma 5 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 la figura viene prevista nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

 

 

ART. 54 - SEGRETARIO COMUNALE.

 

1.Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo.

2.Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3.Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti.

4.Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività salvo quando non sia stato nominato il Direttore generale.

5.Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione, assistito da un funzionario della segreteria.

6.Roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non è necessaria la presenza di un notaio per la specificità e le peculiarità del caso, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’esclusivo interesse dell’Ente, esercitando infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, o dall’apposito regolamento ovvero conferitagli dal Sindaco, purché compatibile con la sua peculiare qualifica e il suo particolare status giuridico.

7.Al Segretario possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore generale qualora il Comune non abbia stipulato la convenzione prevista dall’art 51 bis comma 3 della legge 142/90.

 

 

ART. 55 - CONFERENZA PERMANENTE DEI DIRIGENTI.

 

1.Per l'esercizio integrato delle competenze dei diversi settori e per favorire una gestione amministrativa articolata per programmi e per progetti, è istituita la conferenza permanente dei dirigenti, presieduta dal segretario comunale.

2.Nel rispetto delle competenze assegnate dallo Statuto agli organi elettivi, al segretario comunale e ai dirigenti, spetta alla conferenza:

a) assicurare che la gestione amministrativa dell'ente sia rispondente agli indirizzi e alle direttive, emanati dagli organi elettivi;

b) definire le procedure dei provvedimenti complessi che interessano più settori e più aree funzionali;

c) stabilire i modi della collaborazione tra settori diversi dell'Amministrazione, compresa l'istituzione di gruppi di lavoro intersettoriali;

d) esprimere pareri di fattibilità, istruttori o consultivi, sui programmi e i progetti di   rilievo intersettoriale;

e) verificare lo stato della gestione dei servizi e degli uffici, anche al fine del coordinamento;

f) esprimere  pareri sulle deliberazioni che concernono la pianta organica e l'assegnazione del personale ai vari uffici e servizi.

3. Spetta in particolare alla conferenza dei dirigenti, sulla base degli indirizzi e delle disposizioni definiti dalla giunta, predisporre gli atti programmatici di cui all'art. 67, nonché gli altri piani o programmi intersettoriali e generali richiesti dalle norme vigenti e dagli atti di indirizzo del consiglio.

4. Il funzionamento della conferenza e le modalità d'esercizio delle attribuzioni sono disciplinati dal regolamento di organizzazione.

 

 

ART.56 - PERSONALE A CONTRATTO.

 

1.Il Comune può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato esclusivamente per le qualifiche apicali relative alla gestione dei servizi  pubblici e per le qualifiche di altra specializzazione.

2.Il regolamento può prevedere che il Comune, per il perseguimento degli obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento di incarico  di competenza del Sindaco, definisce la durata, il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente.

 

 

ART 57 - DIRETTORE GENERALE.

 

1.Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale al di fuori della pianta organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri e funzioni stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni in conformità a quanto previsto per legge (art 51 bis legge 142/90).

2.In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati ed attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che a tal fine, gli impartirà il Sindaco.

 

 

 

TITOLO    VI

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

 

CAPO  I

LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

 

 

ART.58 - PRINCIPI GENERALI.

 

1.I servizi pubblici comunali sono gestiti nelle forme previste dalla legge. La gestione si ispira a criteri di autonomia imprenditoriale, di economicità e di efficacia.

2.Spetta al consiglio comunale individuare i nuovi servizi pubblici da attivare in relazione alle necessità che si presentano nella comunità. La relativa deliberazione, che può assumere la forma del piano o del programma, deve essere adeguatamente motivata in ordine alle finalità e alla forma di gestione prescelte e deve essere accompagnata da   una relazione tecnico-finanziaria.

3.Il consiglio comunale, nella scelta delle forme di gestione, deve contemperare il criterio dell'economicità e dell'efficienza del servizio con gli altri interessi pubblici, privilegiando comunque la gestione diretta quando si tratti di servizi di modesta dimensione o di scarsa rilevanza economica.

 

 

ART.59 - GESTIONE IN ECONOMIA.

 

1. Il Comune gestisce in economia i servizi le cui caratteristiche dimensionali ed economiche non rendono opportuna la costituzione di un'organizzazione autonoma.

2. Il consiglio comunale, con apposite norme di natura regolamentare stabilisce i criteri  per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la fruizione di essi da  parte dei cittadini, e determinando i criteri per il contenimento costi, per il conseguimento di un'elevata qualità delle prestazioni e per la determinazione degli eventuali corrispettivi degli utenti e degli eventuali costi sociali a carico del Comune.

 

 

ART. 60 - CONCESSIONE A TERZI.

 

1. Il consiglio comunale, quando sussistano motivazioni economiche e di opportunità sociale non vi osti la particolare natura del servizio, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire la qualità del servizio, il contenimento dei costi a carico del Comune e dell'utenza e la realizzazione del  pubblico interesse.

3. Il conferimento della concessione dei servizi avviene, di regola, con procedure di gara che assicurino la partecipazione di una pluralità di soggetti, dotati di comprovati requisiti di professionalità che assicurino il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente: a parità di condizioni, sono favorite le società cooperative e le associazioni di volontariato.

 

 

ART. 61 - ISTITUZIONI.

 

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può istituire organismi strumentali del Comune, denominati istituzioni, dotati di autonomia gestionale, con l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

2. Il consiglio comunale costituisce un'istituzione con deliberazione in cui sono indicati il capitale di dotazione, i beni patrimoniali, i mezzi ed il personale. Alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e per la gestione, che determina tra l'altro:

a) gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale;

b) il numero dei membri del consiglio di amministrazione e gli eventuali requisiti particolari richiesti per i componenti gli organi;

c) le competenze del presidente, del consiglio di amministrazione e del direttore dell'istituzione, e i reciproci rapporti;

d) le modalità con cui il consiglio comunale definisce annualmente gli indirizzi programmatici dell'istituzione e provvede alla copertura degli eventuali oneri sociali;

e) le forme di vigilanza e di controllo sulla gestione da parte degli organi del Comune.

3. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale, con la conseguente responsabilità. Esso è nominato o mediante pubblico concorso o con contratto a termine di diritto pubblico, o scegliendolo fra i dipendenti del Comune che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento.

4. L'istituzione può svolgere la sua attività avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni senza fini di lucro che abbiano finalità analoghe alle proprie.

 

 

ART.62 - AZIENDE SPECIALI.

 

1. Per la gestione di servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale, il consiglio comunale può istituire aziende speciali dotate di personalità giuridica, ovvero assumere partecipazioni azionarie in aziende speciali a prevalente capitale pubblico.

2. Le aziende speciali uniformano la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e hanno l'obbligo del pareggio delle gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Lo Statuto dell'azienda speciale è approvato dal consiglio comunale. Esso disciplina:

a) gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione degli organi elettivi del Comune, tra i quali sono comunque compresi il bilancio annuale e la relazione con cui gli organi dell'azienda danno conto dei risultati della gestione;

b) il numero dei membri del consiglio di amministrazione e gli eventuali requisiti particolari richiesti per i componenti degli organi;

c) le competenze del presidente del consiglio di amministrazione, del direttore e del collegio dei revisori dei conti; i rapporti reciproci; la durata in carica degli organi;

d) le modalità di organizzazione e di finanziamento dell'azienda;

e) le modalità di controllo, di vigilanza e di verifica della gestione aziendale da parte degli organi del Comune.

 

 

ART.63 - NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI.

 

1. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione e dell' azienda speciale è nominato dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio.  Il consiglio comunale  approva il documento programmatico contenente gli obiettivi da perseguire e gli indirizzi gestionali da seguire.

.2. Il presidente dell'istituzione e quello dell'azienda speciale sono nominati dai rispettivi consigli di amministrazione.

3. Il Sindaco può revocare il Presidente o i singoli membri del consiglio di amministrazione per sopravvenute cause di incompatibilità.

4.Il consiglio comunale su proposta di un quinto dei suoi membri, può approvare a maggioranza assoluta dei componenti una mozione di sfiducia nei confronti dell’intero consiglio di amministrazione, per gravi e reiterate inadempienze rispetto agli indirizzi emanati dal consiglio comunale.

 

 

ART.64 - SOCIETA’ PER AZIONI.

 

1.Il Comune per la gestione dei servizi pubblici, può istituire società per azioni a prevalente capitale pubblico, ovvero partecipare ad esse. Il comune può altresì costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

  I componenti del consiglio di amministrazione di spettanza del comune, possono essere scelti fra consiglieri comunali in ragione del mandato elettivo e ciò anche agli effetti di quanto previsto dall’art. 67 del vigente T.u.e.l.

2.Lo Statuto delle società a prevalente capitale pubblico prevede:

a)che gli organi del Comune possano contribuire, anche mediante i propri rappresentanti, a determinare le scelte della società, a controllare i risultati e ad acquisire le  informazioni utili a valutarne l'attività;

b)che il Comune possa revocare in ogni tempo e senza alcuna indennità gli amministratori da esso nominati;

c)che le modifiche dell'oggetto sociale siano approvate dal consiglio comunale;

d)che la società sia sottoposta all'obbligo di certificazione del bilancio.

3.Il Comune può partecipare a società di capitali che svolgono attività ritenute utili per gli interessi della comunità locale.

 

 

 

CAPO  II

LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

 

 

ART. 65 - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI.

 

1.Il Comune stabilisce rapporti con gli altri Comuni e con la Provincia di Arezzo per promuovere le forme associative e di cooperazione più appropriate, tra quelle previste dalla legge, per la gestione in Comune di attività, di servizi e di funzioni.

 

 

ART.66 - COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA.

 

1.Il Comune, nell'esercizio delle sue competenze, si conforma a quegli atti di programmazione della Provincia alla cui formazione abbia partecipato con poteri di proposta.

2.Il Comune collabora con la Provincia, sulla base di programmi e di progetti concordati, per la realizzazione di attività o di opere di rilevante interesse provinciale.

 

 

ART.67 - ACCORDI DI PROGRAMMA.

 

1.Il sindaco promuove accordi di programma con altre pubbliche amministrazioni attenendosi agli indirizzi generali, ai criteri direttivi e ai limiti definiti dal consiglio o dalla giunta, secondo le rispettive competenze.

2.Il sindaco partecipa alle conferenze di programma promosse da altri enti e successivamente informa il consiglio sui contenuti della proposta o dell'accordo.

3.Il sindaco sottoscrive l'accordo di programma, previa deliberazione favorevole del consiglio o della giunta, secondo le rispettive competenze. In mancanza di tale deliberazione preventiva, la sottoscrizione dell'accordo può essere ratificata entro trenta giorni, a pena di decadenza, dagli organi competenti.

 

 

 

TITOLO   VII

LA FINANZA E LA CONTABILITA'

 

 

ART. 68 - FINANZA COMUNALE.

 

1.Il Comune, nel quadro della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria. Essa è assicurata con risorse proprie che con trasferimenti erariali e regionali.

2.La potestà impositiva del Comune è esercitata nell'ambito e nei limiti indicati dalla  legge.

 

 

ART. 69 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.

 

1.Il Comune programma la propria attività in correlazione alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. A tale scopo la giunta predispone e adotta, in tempo utile per l'approvazione da parte del consiglio, la relazione previsionale e programmatica, gli schemi di bilancio annuale e pluriennale e il piano degli investimenti.

2.La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico del bilancio del Comune e indica gli indirizzi a cui si ispira il bilancio corrente e gli obiettivi programmatici degli investimenti e degli interventi; esplicita la coerenza e la compatibilità tra il quadro economico esposto, l'entità e la ripartizione delle risorse disponibili, gli obiettivi e gli impegni finanziari previsti nel bilancio annuale e pluriennale.

3.Il bilancio annuale è accompagnato dalla relazione finanziaria e dalla relazione programmatica, eventualmente distinta per settori, che reca le principali analisi per area, per programmi e per progetti.

4.Fatte salve le diverse scadenze derivanti dalla legge o dagli adempimenti applicativi in essa previsti, il consiglio comunale approva entro il 31 dicembre di ciascun anno la relazione previsionale e programmatica, il bilancio annuale e pluriennale e il piano degli investimenti relativi all'anno successivo.

 

 

ART.70 - BILANCIO PLURIENNALE.

 

1.Il bilancio pluriennale, elaborato in termini di sola competenza per un periodo pari a quello del bilancio regionale, contiene le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese relative all'intervallo temporale considerato, in relazione alla legislazione vigente e agli interventi programmati dal Comune; esso costituisce il formale presupposto finanziario dei piani di investimento del Comune.

2.Ogni integrazione o modificazione del piano pluriennale degli investimenti ed ogni istituzione di nuovi uffici e servizi, ancorché derivanti da leggi speciali o da attribuzioni o da deleghe di funzioni, è preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie relative, al fine di apportare eventuali modifiche al bilancio pluriennale e al quadro delle compatibilità finanziarie da esso garantito.

 

 

ART.71 - BILANCIO ANNUALE.

 

1.Il bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa, è riferito all'anno solare relativo e costituisce specificazione, per tale intervallo temporale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale.

 

 

ART.72 - CONTO CONSUNTIVO.

 

1.I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e mostrati nel conto consuntivo, che deve essere approvato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

2.Il conto consuntivo si compone dei seguenti documenti:

a) conto consuntivo finanziario;

b) conto del patrimonio;

c) conto economico.

3. Al rendiconto è allegata un'illustrazione dei dati consuntivi che espliciti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate, in riferimento agli obiettivi, ai programmi e ai progetti indicati nella relazione previsionale e programmatica.

 

 

ART. 73 - CONTROLLO ECONOMICO INTERNO.

 

1. Il Comune adotta, sulla base di tecniche adeguate, sistemi di controllo interno al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti con il massimo di economicità, di efficienza e di efficacia, e per individuare e valorizzare le responsabilità di gestione.

2. Per lo scopo di cui al comma uno sono attivate forme di controllo della gestione basata sull'adozione di una contabilità analitica, collegata alla contabilità finanziaria attraverso sottoclassificazioni ed evidenziazioni interne che possono essere utilizzate anche ai fini fiscali.
3. Gli adattamenti metodologici e procedimentali della contabilità, di cui al comma due, sono specificatamente finalizzati:

a) ad una conoscenza delle spese sostenute o da sostenere per la produzione di specifici servizi, con riferimento alle aree di attività e ai centri organizzativi elementari in cui si articola l'ente;

b) ad una valutazione del grado di efficienza nell'utilizzazione delle risorse, mediante il confronto con indicatori;

c) alla definizione dei documenti contabili in base ad un programma di attività graduabile, in relazione al rapporto tra priorità d'intervento e possibilità finanziarie;

d) a contribuire alla definizione di procedure di controllo della gestione che permettano una verifica, anche in termini di funzionalità, sul raggiungimento degli obiettivi.

 

 

ART.74 - REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA.

 

1. La revisione della gestione economico-finanziaria è svolta dal collegio dei revisori dei conti, nominato dal consiglio comunale con le procedure e con le modalità stabilite  dalla legge.

2. La revisione è svolta alla verifica dei risultati gestionali sia dell'ente nel suo complesso che di singoli segmenti organizzativi. A tale scopo, il collegio dei revisori ha diritto di ricevere gli ordini del giorno di convocazione del consiglio, di accedere agli atti e ai documenti dell'ente e di avvalersi delle strumentazioni contabili e procedurali, anche informatizzate del Comune.

3. Il collegio dei revisori svolge le funzioni previste dalla legge. Esso verifica inoltre l'osservanza, da parte dell'ente, degli indicatori di efficacia e di efficienza istituiti, nell'ambito del controllo economico interno, ai sensi dell'art.71.

4. Nell'ambito della funzione di collaborazione con il consiglio comunale, il collegio dei revisori fornisce dati e indicazioni tecniche, su richiesta dell'organo o del suo  presidente o di singoli consiglieri. D'intesa con il sindaco, il collegio ha facoltà di partecipare a sedute del consiglio per riferire su specifici argomenti.

 

 

ART.75 - REGOLAMENTO DI CONTABILITA’.

 

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i modi e le forme di registrazione delle  operazioni economico-finanziarie e di rilevazione contabile. In particolare il regolamento disciplina le procedure di controllo sull'equilibrio finanziario, la gestione delle entrate e delle uscite, la gestione della cassa e i rapporti con il tesoriere, la tenuta della contabilità fiscale, l'attività ispettiva e di vigilanza, il controllo economico    interno e la revisione.

 

 

                                                      

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

 

ART.76 - COMMISSIONE DI VERIFICA DELL’ATTUAZIONE DELLO STATUTO.

 

1. Il consiglio comunale, dopo l'approvazione dello Statuto elegge una commissione consiliare per la verifica della sua attuazione, dotata dei poteri di cui all'art.17, comma tre, con il compito di redigere i regolamenti di cui all'art.6, comma due.

2. Dopo un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, il consiglio comunale ne verifica lo stato di attuazione, sulla base di una relazione della commissione di cui al comma uno.
3. Fino all'approvazione del regolamento del consiglio, la commissione di cui al comma uno svolge anche i compiti della speciale commissione per le modifiche statutarie, di cui all'art. 5, comma tre.

 

 

ART.77 - REGOLAMENTI STRALCIO.

 

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti indicati dallo Statuto, si applicano le norme regolamentari esistenti, in quanto compatibili con lo Statuto.

2. Quando se ne presenti l'esigenza e al fine di favorire una più celere attuazione delle disposizioni statutarie il consiglio può approvare, con le maggioranze prescritte, regolamenti stralcio, di contenuti più limitati rispetto a quelli indicati dallo Statuto, a condizione che la loro efficacia abbia una durata temporale predeterminata.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, il consiglio approva un regolamento stralcio in cui sono indicati gli atti di rilevanza esterna di competenza dei dirigenti.

 

 

ART.78 - ADEGUAMENTI ALLE NORME STATUTARIE.

 

1. Sia il controllo economico interno, sia la costituzione di istituzioni e di aziende speciali per la gestione dei servizi in atto al momento dell'approvazione dello Statuto, sono realizzati dall'ente sulla base di criteri di progressiva gradualità, entro il termine di quattro anni dall'entrata in vigore dello Statuto.

 

 

ART.79 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

 

1. Lo Statuto, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito  nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra  in vigore  decorsi trenta giorni dalla affissione all’albo pretorio dell’ente.

2. Fatte salve le diverse disposizioni di legge, lo Statuto sostituisce le norme previgenti con esso incompatibili. I regolamenti indicati dallo Statuto ne integrano l'efficacia sostitutiva.

 

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