Modulistica

CITTADINANZA PER MATRIMONIO

Informazioni
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquisire la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, sempre che al momento dell’adozione del decreto di acquisizione, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o non sussista la separazione personale tra i coniugi. Il vincolo di coniugio deve permanere fino al momento dell’adozione del provvedimento. I predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. La cittadinanza italiana è acquistata con decreto del Ministero dell’Interno. Il decreto di concessione non ha effetto se la persona cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, davanti all’Ufficiale dello stato civile, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la costituzione e le leggi dello Stato.


Cosa serve
- Estratto dell’atto di nascita;
- Certificazione penale rilasciato dal paese di origine e degli altri paesi nel quali il richiedente ha risieduto;
- Certificazione attestante la regolarità della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) da almeno due anni nel territorio della Repubblica dopo il matrimonio o altri termini previsti dalla norma e riportati sotto la voce informazioni;
- Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- Stato di famiglia attestante la presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
- Dimostrazione dell’avvenuto versamento, sul conto corrente postale n. 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”, del contributo di 200 euro.
N.B. Il possesso dei requisiti non può essere autocertificato anche da parte dei cittadini comunitari.


Quando
Dopo due anni di residenza in Italia successivamente al matrimonio o dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero. I predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.


Dove
La domanda, indirizzata al Ministero degli interni, è presentata tramite la Prefettura - Ufficio territoriale del governo e deve essere compilata e sottoscritta dal richiedente alla presenza del funzionario addetto a riceverla oppure può essere spedita o presentata da altri, accompagnata dalla copia di un documento di identità dell’interessato.


Note
I documenti rilasciati dalle autorità straniere devono essere muniti di traduzione ufficiale e legalizzati se non esiste convenzione in merito.